Sez. 3, Sentenza n. 15811 del 19/09/1990 Ud. (dep. 23/11/1990) Rv. 185877 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - OBBLIGATORIETÀ - SUFFICIENZA DELLA IDONEITÀ ASTRATTA DELLA SOMMA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI VIOLENZA CARNALE IN DANNO DI BAMBINA DI DIECI ANNI.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - OBBLIGATORIETÀ - SUFFICIENZA DELLA IDONEITÀ ASTRATTA DELLA SOMMA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI VIOLENZA CARNALE IN DANNO DI BAMBINA DI DIECI ANNI.*
Ai fini dell'applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., rientra nei compiti del giudice la valutazione del danno arrecato, per determinare l'idoneità del ristoro degli stessi. La somma eventualmente versata non va quindi apprezzata in astratto, ma "relativizzata" in riferimento al fatto ed al danno predetto. (nella specie la Corte ha ritenuto corretta la esclusione della attenuante pur essendo stata corrisposta alla parte offesa la somma di lire centomilioni da parte dell'imputato di un reato di Atti di libidine e violenza carnale in danno di una bambina di dieci anni). (V mass n 176989).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)