Sez. 2, Sentenza n. 332 del 04/12/1998 Ud. (dep. 14/01/1999) Rv. 212296 - 01
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) | Duplicazione e riproduzione di opere artistiche, musicali, cinematografiche e televisive - Art. 171 ter legge n. 633 del 1941 - "Abolitio criminis" con l'entrata in vigore del D.L.G. 16 novembre 1994 n. 685 - Esclusione - Ragione.
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE)
In tema di tutela del diritto di autore, il D.L.G.S. 16 novembre 1994 n. 685, nel riordinare la materia, inserisce nella legge 22 aprile 1941, n. 633, l'art. 171 ter, facendo, per altro, implicito riferimento al regolamento di esecuzione di cui al R.D. 18 maggio 1942 n. 1369, pur senza menzionarne gli estremi e, poiché il predetto regolamento, all'art. 12, prevede l'applicazione dei contrassegni alle categorie di opere che devono recarli, integra gli estremi del reato di cui al sopra indicato art. 171 ter, come introdotto dall'art. 17 del D.L.G.S. 16 novembre 1994 n. 685, la condotta di colui che pone in vendita o noleggia, tra l'altro, videocassette prive del prescritto contrassegno SIAE. (Nella fattispecie, la Corte ha escluso che la norma fosse inapplicabile in quanto priva di regolamento di esecuzione).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 16/11/1994 num. 685 art. 17, Regio Decr. 18/05/1942 num. 1369 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)