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Sez. 3, Sentenza n. 7128 del 28/04/1998 Ud. (dep. 15/06/1998) Rv. 211094 - 01

BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) | Duplicazione e riproduzione di opere artistiche, musicali, cinematografiche e televisive - Art 171 ter legge n.633 del 1941 - "Abolitio criminis" con l'entrata in vigore del D.L.G. 16 novembre 1994 n. 685 - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1998-04-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211094-01

BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE)

In materia di diritto d'autore con il D.L.G. 16 novembre 1994 n. 685 il legislatore ha inteso riaffermare il valore centrale della legge 22 aprile 1941 n. 633, tanto che si è operata la scelta di aggiornare il corpo normativo originario attraverso l'interpolazione, senza alterarne la struttura. Il ricorso alla tecnica dell'interpolazione mostra chiaramente la volontà di inserire le nuove previsioni penali quale parte integrante della legge fondamentale sul diritto d'autore, così che il regolamento di esecuzione richiamato dall'art. 171 ter altro non è che quello approvato con R.D. 18 maggio 1942 n. 1369. L'art. 171 ter, comma primo lett.c) trova, pertanto, il suo completamento nel citato R.D. restando cosi penalmente sanzionata l'illecita immissione nel mercato di supporti non contrassegnati dalla S.I.A.E.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 16/11/1994 num. 685 CORTE COST., Legge 29/07/1981 num. 406 art. 1 CORTE COST., Legge 20/07/1985 num. 400, Legge 27/03/1987 num. 121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)