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Sez. L, Sentenza n. 10573 del 09/10/1991 (Rv. 474153 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa al c.c.n.l. per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali in tema di compenso per il lavoro prestato nel settimo giorno consecutivo.
Stato
decisa il 1991-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474153-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione

L'interpretazione dei contratti collettivi post-corporativi è compito precipuo del giudice del merito, il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e congruamente motivato. (Nella specie, alla stregua di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale i giudici del merito avevano ritenuto che il C.C.N.L. per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali non prevedesse alcuna specifica forma di compenso per il lavoro prestato nel settimo giorno consecutivo, limitandosi la maggiorazione dovuta ex art. 4 del contratto stesso soltanto a compensare la penosità del lavoro prestato di domenica, con la conseguenza che, a prescindere dall'esame del problema dei limiti in cui possa essere legittimamente disposta una deroga al generale principio dell'alternanza di un giorno di riposo e di sei lavorativi, le prestazioni svolte nel settimo giorno dovevano essere retribuite con le maggiorazioni stabilite dal detto contratto per le prestazioni straordinarie).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 3 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)