Sez. L, Sentenza n. 10573 del 09/10/1991 (Rv. 474153 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa al c.c.n.l. per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali in tema di compenso per il lavoro prestato nel settimo giorno consecutivo.
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione
L'interpretazione dei contratti collettivi post-corporativi è compito precipuo del giudice del merito, il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e congruamente motivato. (Nella specie, alla stregua di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale i giudici del merito avevano ritenuto che il C.C.N.L. per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali non prevedesse alcuna specifica forma di compenso per il lavoro prestato nel settimo giorno consecutivo, limitandosi la maggiorazione dovuta ex art. 4 del contratto stesso soltanto a compensare la penosità del lavoro prestato di domenica, con la conseguenza che, a prescindere dall'esame del problema dei limiti in cui possa essere legittimamente disposta una deroga al generale principio dell'alternanza di un giorno di riposo e di sei lavorativi, le prestazioni svolte nel settimo giorno dovevano essere retribuite con le maggiorazioni stabilite dal detto contratto per le prestazioni straordinarie).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 3 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)