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Sez. L, Sentenza n. 7697 del 21/08/1996 (Rv. 499289 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI | Prestazione di lavoro domenicale e fruizione del riposo settimanale dopo (almeno) sette giorni - Compenso dovuto per il lavoro straordinario - Spettanza al lavoratore turnista - Sostituzione con altri emolumenti - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1996-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499289-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI

Al lavoratore turnista che, prestando la propria opera di domenica, usufruisce del giorno di riposo dopo sette (o più) giorni lavorativi, spetta di norma per il lavoro prestato dopo il sesto giorno il compenso dovuto per il lavoro straordinario, salvo che in esecuzione di pattuizioni di natura collettiva o individuale, il cui apprezzamento da parte del giudice di merito è insindacabile se adeguatamente motivato, egli abbia ricevuto attribuzioni patrimoniali dirette a compensare oltre la specifica penosità del lavoro domenicale anche la mancata fruizione del riposo nel settimo giorno.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 3 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)