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Sez. 1, Sentenza n. 2865 del 06/10/1972 (Rv. 360591 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - ACCERTAMENTO - DENUNZIA - TERMINI - OSSERVANZA - OBBLIGO DEL CONTRIBUENTE - INDICAZIONE DI BENI NELLA DISCUSSIONE AVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1972-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360591-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - ACCERTAMENTO - DENUNZIA - TERMINI - OSSERVANZA - OBBLIGO DEL CONTRIBUENTE - INDICAZIONE DI BENI NELLA DISCUSSIONE AVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO - CONSEGUENZE.*

Il contribuente ha l'Obbligo non solo di dichiarare il valore effettivo dei beni caduti nella successione, ma anche quello di provvedere a tale adempimento nei termini stabiliti per la presentazione della denuncia di successione. Pertanto, l'indicazione successiva che il contribuente faccia, in Sede di discussione avanti la commissione tributaria, di un maggior valore dell'asse ereditario, non obbliga l'ufficio ad accettarla e non elimina quella situazione di carenza o di insufficienza degli elementi occorrenti alla liquidazione del tributo che si ricollega geneticamente alla non esatta dichiarazione fatta dal contribuente nella denuncia di successione. (V 682'63).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3270 art. 51, Legge 30/12/1923 num. 3270 art. 55, Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 15, Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)