Sez. 1, Sentenza n. 2804 del 29/10/1973 (Rv. 366365 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - IMPOSTA COMPLEMENTARE E SUPPLEMENTARE - INTERESSI DI MORA - DENUNZIA - RETTIFICA DEL CONTRIBUENTE - EFFICACIA VINCOLANTE - FACOLTA DELLA FINANZA - CONSEGUIMENTO DELL'ULTERIORE TRIBUTO - PRECLUSIONE DEL GIUDIZIO DI CONGRUITA - INSUSSISTENZA - DECORRENZA ULTERIORE DEGLI INTERESSI MORATORI - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - IMPOSTA COMPLEMENTARE E SUPPLEMENTARE - INTERESSI DI MORA - DENUNZIA - RETTIFICA DEL CONTRIBUENTE - EFFICACIA VINCOLANTE - FACOLTA DELLA FINANZA - CONSEGUIMENTO DELL'ULTERIORE TRIBUTO - PRECLUSIONE DEL GIUDIZIO DI CONGRUITA - INSUSSISTENZA - DECORRENZA ULTERIORE DEGLI INTERESSI MORATORI - ESCLUSIONE.*
In tema di interessi di mora previsti dalla legge 26 gennaio 1961 n 26 e dalla legge interpretativa 28 marzo 1962, n 147, con riferimento all'imposta di successione, qualora il contribuente rettifichi, attraverso una successiva dichiarazione, il denunziato ammontare dell'asse ereditario, la denunzia in rettifica e vincolante per lui (come che avente l'efficacia di una confessione) e da facolta all'amministrazione finanziaria di acquisire immediatamente l'ulteriore conseguente ammontare del tributo, senza che ne resti tuttavia precluso l'ulteriore corso del giudizio di congruita; con la conseguenza, in ogni caso, che dal giorno della dichiarazione di rettifica e nei limiti dell'ammontare di questa non sono piu computabili gli interessi moratori a carico del contribuente. (V 2949/72, mass n 360697; 2865/72, mass n 360591; (V 2695/72, mass n 360333).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3270 art. 43, Legge 26/01/1961 num. 29 CORTE COST., Legge 28/03/1962 num. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)