Sez. 1, Sentenza n. 6949 del 20/12/1988 (Rv. 461155 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PLURALITÀ DI AFFITTUARI - LITISCONSORZIO NECESSARIO - SUSSISTENZA - CONSEGUENZA.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PLURALITÀ DI AFFITTUARI - LITISCONSORZIO NECESSARIO - SUSSISTENZA - CONSEGUENZA.*
Nella controversia promossa dal concedente per la risoluzione di contratto di affitto di fondo rustico, che sia stato stipulato, con riguardo ad un unico fondo, con due o più affittuari, tutti costoro hanno la qualità di litisconsorti necessari, per ragioni di diritto sostanziale, non potendo la risoluzione medesima essere utilmente pronunciata se non nei confronti di tutte le parti dell'unico contratto. Pertanto, in Sede di gravame, ove l'atto d'appello sia stato notificato ad uno soltanto di detti affittuari, trova applicazione l'art. 331 cod. proc. civ. sull'integrazione del contraddittorio. (V 3018/81, mass n 413569).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1615, Cod. Civ. art. 1647, Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)