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Sez. 3, Sentenza n. 7283 del 06/08/1997 (Rv. 506505 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - IN GENERE | Pluralità di affittuari - Litisconsorzio necessario - Necessità - Sussistenza - Conseguenze nel giudizio di appello.
Stato
decisa il 1997-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506505-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - IN GENERE

Nella controversia promossa dal concedente per la risoluzione di un contratto di affitto di un (unico) fondo rustico stipulato con due o più affittuari, tutti costoro rivestono la qualità, fondata su ragioni di diritto sostanziale, di litisconsorti necessari, non potendo la risoluzione contrattuale essere utilmente pronunciata se non nei confronti di tutte la parti dell'unico rapporto in contestazione, con la conseguenza che, instauratosi il giudizio relativo alla controversia agraria in grado di appello, sorge la necessità di integrazione del contraddittorio, in quella sede, nei confronti di tutti gli affittuari, già parti nel processo di primo grado, e codestinatari della pronuncia emanata al termine di questo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)