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Sez. 3, Sentenza n. 2284 del 15/03/1999 (Rv. 524127 - 01)

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Violazione del dovere di correttezza da parte della banca - Responsabilità contrattuale - Configurabilità - Inefficacia della fideiussione - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524127-01

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

In tema di fideiussione prestata a garanzia di un'apertura di credito in conto corrente, la violazione da parte della banca del dovere di correttezza e buona fede, per avere fornito informazioni inesatte, può dar luogo a responsabilità contrattuale della stessa e all'obbligo di risarcire il danno, ma non può determinare l'inefficacia del contratto (nel caso di specie è stato rigettato il ricorso con il quale si sosteneva l'inefficacia della fideiussione per avere la banca fornito inesatte informazioni circa la forma del recesso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)