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Sez. 3, Sentenza n. 6414 del 01/07/1998 (Rv. 516836 - 01)

FIDEJUSSIONE - VALIDITÀ | Fidejussione "omnibus" prestata in favore di una banca per tutte le obbligazioni presenti e future assunte da un terzo - Disciplina anteriore all'entrata in vigore dell'art. 10 della legge n. 154 del 1992 - Validità ex art. 1346 cod. civ.- Sussistenza - Determinabilità dell'oggetto per relationem - Limiti - Osservanza da parte della banca dei principi di correttezza e buona fede e dei criteri obiettivi di corretta gestione del credito, applicabili anche alle nuove forme di garanzie successive alla entrata in vigore della legge n. 154-Necessità - Mancato rispetto - Conseguenze.
Stato
decisa il 1998-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516836-01

FIDEJUSSIONE - VALIDITÀ

La fideiussione prestata in favore di una banca per tutte le obbligazioni del l'editore garantito derivanti da future operazioni bancarie c.d. fideiussione "omnibus", nel regime anteriore alla entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 (che, all'art. 10, ne ha limitato l'ammissibilità all'ipotesi in cui sia predeterminato l'importo massimo garantito), è valida, in quanto l'oggetto del contratto di garanzia è determinabile "per relationem" con riferimento al negozio principale. Tuttavia, la facoltà della banca di estendere il debito originariamente garantito, con conseguente responsabilità del fideiussore, non ha carattere meramente potestativo: la discrezionalità della banca trova, infatti, un limite nella necessità della osservanza del principio della buona fede e della correttezza nello svolgimento del rapporto di garanzia, che impone di operare secondo criteri legali e regole obiettive di corretta gestione del credito. Correlativamente, quando i predetti limiti sono violati, la fideiussione diventa inefficace. I criteri relativi alla determinazione della buona fede, ritenuti applicabili anche alle nuove forme di garanzia sopravvenute nella pratica bancaria per effetto della citata legge n. 154 del 1992, trovano certamente applicazione anche ai rapporti anteriori alla entrata in vigore della stessa.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto congruamente motivato il giudizio della Corte di merito, che aveva escluso che si potesse addebitare alla banca, che aveva accordato ad una società garantita da fideiussione crediti oltre i limiti degli affidamenti originari, un comportamento contrario alla buona fede, mancando la prova che la stessa avesse agito con il proposito di arrecare pregiudizio al fideiussore, o essendo a conoscenza delle precarie condizioni economiche della società, ed inoltre alla stregua del rilievo che il ricorrente fideiussore, amministratore della società debitrice, con il suo comportamento passivo, aveva tacitamente autorizzato la banca a concedere crediti ulteriori).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1349, Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1938, Cod. Civ. art. 1956, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)