Sez. 1 - , Ordinanza n. 2818 del 06/02/2018 (Rv. 647144 - 03)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - IN GENERE | - Pegno irregolare - Soddisfacimento del creditore - Modalità - Insinuazione nel passivo fallimentare - Necessità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - IN GENERE
Il creditore assistito da pegno irregolare, a differenza di quello assistito da pegno regolare, non è né legittimato (per carenza di interesse), né tenuto ad insinuarsi al passivo fallimentare, ai sensi dell'art. 53 l.fall., per il soddisfacimento del proprio credito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2784, Legge Falliment. art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)