Sez. U, Sentenza n. 202 del 14/05/2001 (Rv. 546634 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - IN GENERE | Pegno irregolare - Soddisfacimento del creditore - Modalità - Insinuazione nel passivo fallimentare - Necessità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - IN GENERE
Il creditore assistito da pegno irregolare, a differenza di quello assistito da pegno regolare, non può (per carenza di interesse) e non è tenuto ad insinuarsi nel passivo fallimentare, ai sensi dell'art. 53 legge fall., per il soddisfacimento del proprio credito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2784, Legge Falliment. art. 53, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)