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Sez. 1, Sentenza n. 4231 del 07/05/1996 (Rv. 497439 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (IMPOSTA RICCHEZZA MOBILE; IMPOSTA R.M.) (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - IN GENERE | Riduzioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica ai dipendenti - Tassabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497439-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (IMPOSTA RICCHEZZA MOBILE; IMPOSTA R.M.) (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - IN GENERE

Le riduzioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica ai dipendenti, previste dai contratti collettivi di lavoro per i dipendenti delle imprese elettriche, non concorrono a formare il reddito imponibile ai sensi dell'art. 87 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, atteso che tale beneficio, essendo negato a soggetti che, pur avendo prestato lavoro, non possono usufruirne per la presenza di un altro beneficiario nello stesso nucleo familiare, non presenta carattere di interdipendenza necessaria con le prestazioni di lavoro effettuate.

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 87 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)