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Sez. 5 - , Sentenza n. 586 del 12/01/2017 (Rv. 642423 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Base imponibile – Erogazioni corrisposte sotto forma di sconto tariffario al lavoratore non più in servizio – Inclusione - Fondamento - Natura di "fringe benefit".
Stato
decisa il 2017-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642423-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

In materia di determinazione della base imponibile dell'IRPEF, ai sensi dell’art. 51 del d.P.R. n. 917 del 1986, rientrano nel reddito da lavoro dipendente le erogazioni corrisposte sotto forma di sconto tariffario del servizio elettrico applicate ai dipendenti ENEL, sebbene non più in servizio, poiché integranti un vantaggio accessorio attribuito dal datore di lavoro ad alcune categorie di lavoratori, in aggiunta alla normale retribuzione ed in base agli accordi raggiunti in sede di contrattazione collettiva, sul presupposto e riconoscimento appunto del rapporto di lavoro, al quale va equiparato ex art. 49, comma 2, lett. a), del medesimo d.P.R. anche il rapporto pensionistico.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 49 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)