Sez. L, Sentenza n. 5597 del 09/06/1990 (Rv. 467585 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - INABILI AL LAVORO: RICOVERO - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - AVENTI DIRITTO - ASSEGNO MENSILE D'INVALIDITÀ - PRESUPPOSTI - DIRITTO RELATIVO - ACCERTAMENTO IN FAVORE DEGLI EREDI - ESCLUSIONE.*
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - INABILI AL LAVORO: RICOVERO - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - AVENTI DIRITTO - ASSEGNO MENSILE D'INVALIDITÀ - PRESUPPOSTI - DIRITTO RELATIVO - ACCERTAMENTO IN FAVORE DEGLI EREDI - ESCLUSIONE.*
Il diritto all'assegno mensile d'Invalidità, ai sensi della legge 30 marzo 1971 n. 118, presuppone, oltre che una determinata situazione patrimoniale, la sussistenza di condizioni di minorazione, il cui accertamento, non effettuabile su base meramente documentale, è demandato ad apposite commissioni (provinciale e regionale), salva l'esperibilità dell'Azione giudiziaria a seguito della decisione negativa in Sede amministrativa. Consegue che il diritto suindicato, non venendo ad esistenza prima dell'accertamento predetto, non può essere riconosciuto, neppure in Sede giudiziaria, in favore degli eredi del soggetto che sia deceduto dopo la proposizione della domanda. (V ord. 61/89 C. cost.; (V 1628/88, mass n 457663).*
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 6, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 8, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 13/12/1986 num. 912 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)