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Sez. U, Sentenza n. 10125 del 28/11/1994 (Rv. 488866 - 01)

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Procedimento disciplinare a carico di ingegneri ed architetti - Seduta del consiglio nazionale - Fissazione - Avviso - Comunicazione all'incolpato con congruo anticipo - Necessità - Omissione - Conseguenze - Tempestività della comunicazione - Accertamento - Criteri.
Stato
decisa il 1994-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488866-01

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

Nel procedimento disciplinare a carico di ingegneri ed architetti, il diritto di difesa dell'incolpato (inderogabilmente garantito ex art. 24 Cost. nella procedura di natura giurisdizionale innanzi al Consiglio nazionale dell'ordine, ma riguardante anche la fase amministrativa che si svolge davanti al Consiglio provinciale) implica che lo stesso debba essere posto in grado di essere sentito e di farsi assistere da un difensore o da un esperto di sua fiducia; con la conseguenza che l'avviso di fissazione della seduta del Consiglio nazionale deve essere portato a conoscenza dell'incolpato con congruo anticipo, a pena della nullità della decisone adottata in difetto dell'indicato adempimento, e che la tempestività della comunicazione va verificata con riferimento alla data di ricevimento della stessa da parte del destinatario, non già a quella di spedizione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)