Sez. U, Sentenza n. 7169 del 05/08/1996 (Rv. 498969 - 01)
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Periti industriali - Procedimento disciplinare - Davanti al Consiglio locale - Diritto dell'incolpato di farsi assistere da un difensore - Sussistenza.
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Nel procedimento disciplinare a carico dei periti industriali, di cui all'art. 12 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 275, il diritto di difesa dell'incolpato implica la facoltà dello stesso non soltanto di comparire e di essere sentito personalmente, ma anche di farsi assistere, ove lo ritenga, da un difensore o da un esperto di sua fiducia. Infatti, la garanzia costituzionale del diritto di difesa dell'incolpato (art. 24 Cost.) riguarda non soltanto il procedimento di impugnazione davanti al Consiglio Nazionale, ma anche il procedimento davanti al Consiglio locale, tenuto conto che esso, pur avendo natura amministrativa, si concretizza in una attività istruttoria preordinata e funzionalmente connessa a quella successiva di natura giurisdizionale.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Regio Decr. 11/02/1929 num. 275 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)