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Sez. L, Sentenza n. 9769 del 23/04/2013 (Rv. 626243 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Sistema tariffario per la determinazione dei premi INAIL - Decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. n. 1124 del 1965 - Riferimento alle classificazioni ivi operate - Necessità.
Stato
decisa il 2013-04-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626243-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

Ai fini della determinazione del premio da pagare per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non è consentito cercare definizioni delle lavorazioni in fonti diverse dalle tabelle contenute negli decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 40, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, tabelle basate sull'analisi del rischio infortunistico dell'attività svolta, a meno che la lavorazione di cui si tratta non sia contemplata dalla tariffa della gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro e sempre con l'avvertenza che, in questo caso, "la relativa classificazione è effettuata attraverso l'analisi tecnica delle operazioni fondamentali che compongono la lavorazione stessa, in modo da poterla ricondurre a specifiche previsioni tariffarie della gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro", come prescritto dall'art. 7, comma 1, del D.M. 12 dicembre 2000.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 40 com. 1, DM Lavoro e previdenza sociale 12/12/2000 art. 7 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)