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Sez. L, Sentenza n. 10523 del 07/05/2009 (Rv. 608220 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Sistema tariffario per la determinazione dei premi Inail - Decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. n. 1124 del 1965 - Riferimento alle classificazioni ivi operate - Necessità - Applicabilità ai villaggi turistici della tariffa 0213 - Sussistenza - Discrimine rispetto ai premi dovuti dagli alberghi - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608220-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

Ai fini dell'inserimento in una voce o in un'altra della tariffa dei premi Inail (nella specie, voce albergo o voce villaggio turistico), occorre avere riguardo esclusivamente alle indicazioni contenute nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, basate sull'analisi del rischio infortunistico dell'attività svolta, mentre non è consentito ricorrere in alcun modo, neppure a fini di chiarificazione, a normative emanate per finalità diverse (nella specie, la legge quadro sul turismo, 18 maggio 1983, n. 217). Ne consegue che ai villaggi turistici si applica la tariffa 0213 della tabella di cui al d.m. 12 dicembre 2000, rientrando essi nella relativa nozione anche qualora offrano ospitalità di tipo alberghiero, tenuto conto che il discrimine tra albergo e villaggio turistico è correlato al diverso rischio infortunistico cui sono soggetti i dipendenti, in considerazione degli spostamenti maggiori ed all'aperto richiesti nei villaggi, rispetto a quelli minori necessari negli alberghi, limitati ad un'unica struttura interna.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 40, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 41, DM Lavoro e previdenza sociale 18/06/1998, DM Lavoro e previdenza sociale 12/12/2000, Legge 18/05/1983 num. 217 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)