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Sez. U, Sentenza n. 5245 del 18/10/1984 (Rv. 436971 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - RICORSO IN PENDENZA DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE INNANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI MERITO EX ART. 367 COD. PROC. CIV. - NECESSITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436971-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - RICORSO IN PENDENZA DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE INNANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI MERITO EX ART. 367 COD. PROC. CIV. - NECESSITÀ - LIMITI.*

Nel procedimento disciplinare a carico di avvocati o procuratori, il regolamento preventivo di giurisdizione, mentre non può trovare ingresso nella fase, di natura amministrativa, dinanzi al consiglio dell'ordine locale, è esperibile nella fase introdotta con la impugnazione del provvedimento di detto consiglio locale davanti al consiglio nazionale forense, in considerazione del suo carattere giurisdizionale, e comporta di conseguenza l'Obbligo di sospensione di cui all'art. 367 cod. proc. civ. (sempreché il regolamento medesimo sia ammissibile, anche in relazione alla sua rituale notificazione nei confronti di tutti i contraddittori necessari, nell'unico termine all'uopo fissato). (V 1686/81, mass n 412355).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)