Sez. U, Sentenza n. 1686 del 24/03/1981 (Rv. 412355 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - DECISIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - RICORSO PER CASSAZIONE - LITISCONSORTI NECESSARI - NOTIFICAZIONE AL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE - OMISSIONE - INAMMISSIBILITA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - DECISIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - RICORSO PER CASSAZIONE - LITISCONSORTI NECESSARI - NOTIFICAZIONE AL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE - OMISSIONE - INAMMISSIBILITA.*
Il ricorso per Cassazione avverso le decisioni del consiglio nazionale forense, tanto in materia disciplinare, quanto in materia di iscrizione e cancellazione dall'albo professionale, deve essere notificato a pena d'inammissibilita, ed in unico termine, con conseguente preclusione della possibilita di successiva integrazione del contraddittorio, a tutte le parti, e, pertanto, anche al procuratore generale presso la Corte di Cassazione, in qualita di litisconsorte necessario (art 66 del RD 22 gennaio 1934 n 37). (Conf 4190/78, mass n 393813).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 35, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)