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Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 15539 del 27/07/2016 (Rv. 640797 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Proroga tacita della giurisdizione - Contestazione della giurisdizione dell'adito giudice nazionale in via pregiudiziale subordinata ad altre eccezioni pregiudiziali di rito, ma prima delle questioni di merito - Accettazione della giurisdizione o meno - Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
Stato
decisa il 2016-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640797-01

COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE

In tema di cd. proroga tacita della giurisdizione, va rimessa alla Corte di Giustizia, in via pregiudiziale ex art. 267 TFUE, la questione se, ai sensi dell'art. 24 del regolamento n. 44/01 del Consiglio del 22 dicembre 2000, la contestazione della giurisdizione del giudice nazionale adito, effettuata in via pregiudiziale ma subordinata ad altre eccezioni pregiudiziali di rito, benchè prima delle questioni di merito, possa interpretarsi come accettazione della giurisdizione o meno.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 13/12/2007 all. 2 art. 267, Regolam. Consiglio CEE del 2001 num. 44 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)