Sez. U, Ordinanza n. 14695 del 13/07/2005 (Rv. 582811 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Convenzione di Bruxelles - Proroga tacita della giurisdizione - Presupposti e condizioni - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
La cosiddetta "proroga tacita della giurisdizione" del giudice adito si realizza, ai sensi dell'art. 18 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 in tema di competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, solo quando il convenuto, costituendosi in giudizio, non contesti la giurisdizione del giudice adito, ovvero sollevi, in proposito, contestazioni meramente aggiuntive rispetto alle altre deduzioni difensive, svolte in merito o in rito, delle quali chieda l'esame e la risoluzione non in via subordinata rispetto alla questione della giurisdizione, ma in via prioritaria. (Nella fattispecie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano, rilevando che il convenuto straniero, nel costituirsi in giudizio, aveva svolto difese di merito, contestando la proponibilità della domanda per effetto di una clausola compromissoria che prevedeva il ricorso ad un arbitrato estero, e solo in subordine aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in virtù di un patto di deroga in favore del giudice straniero, non riproponendo tale eccezione neppure con l'istanza di regolamento di giurisdizione, e sollevandola nuovamente soltanto con la memoria depositata ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 2, Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 18, Legge 21/06/1971 num. 804
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)