diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 6322 del 24/10/1973 Ud. (dep. 02/10/1974) Rv. 128042 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - PRINCIPIO DI SPECIALITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-10-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/128042-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - PRINCIPIO DI SPECIALITA - LIMITI.*

In tema di estradizione, il principio di specialita -(previsto espressamente dall'art 661 cod proc pen per la sola estradizione passiva, ma applicabile anche ai casi di estradizione attiva)- non comporta la conseguenza che, nei confronti dell'estradato, sia improcedibile l'Azione penale per tutti i fatti commessi prima dell'estradizione e non compresi nel provvedimento che l'ha concessa, ma solo per quelli, fra essi, per i quali la presenza fisica dell'imputato nel territorio dello stato sia considerato dalla legge come condizione di punibilita (artt 9 e 10 cod pen).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 13, Cod. Proc. Pen. art. 661, Cod. Proc. Pen. art. 671

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)