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Sez. 2, Sentenza n. 7747 del 26/03/1982 Ud. (dep. 13/08/1982) Rv. 154924 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ - PROCEDIMENTO PER FATTO DIVERSO DA QUELLO PER CUI VENNE CONCESSA L'ESTRADIZIONE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-03-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154924-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ - PROCEDIMENTO PER FATTO DIVERSO DA QUELLO PER CUI VENNE CONCESSA L'ESTRADIZIONE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*

L'estradizione riguarda la disponibilità fisica dell'imputato, non l'Esercizio dell'Azione penale: pertanto non è precluso il giudizio per fatto diverso e anteriore all'estradizione, con la sola limitazione che non è consentito avvalersi della disponibilità fisica della persona dell'imputato, che non può essere detenuto, ma solo giudicato "a piede libero", per il reato diverso ed anche anteriore. Ne consegue che all'imputato detenuto in virtù di estradizione concessa per diversa causa il decreto di citazione a giudizio può essere notificato "a mani proprie", così come si sarebbe potuto notificare ex art. 177 bis cod. proc. pen. se egli fosse stato all'estero; lo stesso imputato ha facoltà di non comparire in giudizio (in tale ipotesi verrà giudicato, secondo i casi, in contumacia o in assenza) oppure di rifiutarsi espressamente di consentire alla celebrazione del processo; è però precluso al giudice, che ritenga necessaria la presenza fisica dell'imputato, con riferimento sempre a questo secondo giudizio, adottare i provvedimenti di cui all'art. 429 cod. proc. pen. (accompagnamento coattivo dell'imputato per procedere ad Atti di ricognizione o di confronto), ostandovi gli effetti preclusivi spiegati dal principio di specialità, di cui all'art. 661 secondo comma cod. proc. pen., in tale evenienza si potrebbe solo provvedere nelle forme previste per l'imputato che si trovi in territorio estero, prescindendo dalla sua presenza, o richiedendo se necessario, l'estensione dell'estradizione. (Conf mass n 115326; (Conf mass n 124220; (Conf mass n 125476; (Conf mass n 126540; (Conf mass n 127459; (Conf mass n 128042; (Conf mass n 135911; (Conf mass n 137099; (Conf mass n 141134; (Conf mass n 146665; (Conf mass n 149040; (Conf mass n 151701; (Conf mass n 152854; (Conf mass n 153509; (contra mass n 900030; (contra mass n 136007; (contra mass n 147482).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 661 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)