Sez. 1, Sentenza n. 4190 del 06/05/1987 (Rv. 452944 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - PER MINORE NON RICONOSCIUTO DAI GENITORI NATURALI - DOVERE D'INFORMARE QUESTI ULTIMI - FUNZIONE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - PER MINORE NON RICONOSCIUTO DAI GENITORI NATURALI - DOVERE D'INFORMARE QUESTI ULTIMI - FUNZIONE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Al fine della dichiarazione dello stato di adottabilità del minore non riconosciuto dai genitori naturali, il dovere d'informare questi ultimi che si possono avvalere della facoltà di chiedere una sospensione del procedimento, per provvedere al riconoscimento (art. 11 sesto comma della legge 4 maggio 1983 n. 184), non sussiste ove non sia accertato in atto esistente un loro rapporto con il figlio.*
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)