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Sez. 1, Sentenza n. 5351 del 10/06/1996 (Rv. 498035 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Minore non riconosciuto - Dovere di informare i genitori naturali - Funzione - Condizioni.
Stato
decisa il 1996-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498035-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - IN GENERE

Al fine della dichiarazione dello stato di adottabilità del minore non riconosciuto dai genitori naturali, il dovere di informare questi ultimi che possono avvalersi della facoltà di chiedere una sospensione del procedimento per provvedere al riconoscimento (art. 11 sesto comma della legge 4 maggio 1983 n. 184) non sussiste ove non sia accertata l'esistenza di un rapporto in atto con il figlio. Peraltro, una volta che tale dichiarazione di adottabilità sia intervenuta, la legittimazione all'opposizione spetta solo a chi ha acquistato, con il riconoscimento, la qualità di genitore.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)