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Sez. U, Sentenza n. 2371 del 30/06/1969 (Rv. 341820 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - AFFIEVOLIMENTO DEL DIRITTO SOGGETTIVO DEL PRIVATO - LICENZA DI COSTRUZIONE - IN GENERE - POSIZIONE SOGGETTIVA DEL PRIVATO - INTERESSE LEGITTIMO*
Stato
decisa il 1969-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341820-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - AFFIEVOLIMENTO DEL DIRITTO SOGGETTIVO DEL PRIVATO - LICENZA DI COSTRUZIONE - IN GENERE - POSIZIONE SOGGETTIVA DEL PRIVATO - INTERESSE LEGITTIMO*

Il privato non ha, nei confronti della pa competente a rilasciare la licenza edilizia, un diritto soggettivo a costruire sul fondo del quale vanta la disponibilita. Invero, l'art. 31 della legge urbanistica non riserva al sindaco un semplice potere di accertamento di corrispondenza del progetto di costruzione alle prescrizioni edilizie, ma gli attribuisce la potesta, essenzialmente discrezionale, di ponderare i vari interessi (pubblico e privato) al fine di scegliere il comportamento piu adatto alle esigenze (di igiene, di sicurezza, di estetica ecc.) collettive e di determinarsi, in conseguenza, a concedere o a negare la licenza edilizia. (V. 543-69, mass. N. 338703).*

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)