Sez. U, Sentenza n. 543 del 17/02/1969 (Rv. 338703 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - AFFIEVOLIMENTO DEL DIRITTO SOGGETTIVO DEL PRIVATO - LICENZA DI COSTRUZIONE - IN GENERE - PRESUPPOSTI - CONCESSIONE O RIFIUTO DELLA LICENZA - DIRITTO DEL PRIVATO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - INSUSSISTENZA - SINDACATO DELL'AGO - ESCLUSIONE.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - AFFIEVOLIMENTO DEL DIRITTO SOGGETTIVO DEL PRIVATO - LICENZA DI COSTRUZIONE - IN GENERE - PRESUPPOSTI - CONCESSIONE O RIFIUTO DELLA LICENZA - DIRITTO DEL PRIVATO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - INSUSSISTENZA - SINDACATO DELL'AGO - ESCLUSIONE.*
L'Esercizio della facolta di edificare (cosiddetto ius aedificandi) inerisce alla proprieta fondiaria come una delle concrete e peculiari manifestazioni in cui consiste e si estrinseca il contenuto del dominio. Tuttavia, tale Esercizio e soggetto a molteplici limitazioni e prescrizioni, connesse dalla legge a determinazioni della pubblica autorita, come quelle di carattere generale contenute nell'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n.1150 (legge urbanistica), per cui chiunque intende eseguire nuove costruzioni edilizie nei centri abitati e dovunque esiste un piano regolatore, ovvero ampliare quelle esistenti, modificarne la struttura e l'aspetto, ecc., deve chiedere apposita licenza al sindaco del comune. L'atto con cui viene accordata o denegata la cd licenza edilizia di costruzione a norma della citata legge generale, o di altre leggi speciali (quali quelle relative ad esigenze artistiche, archeologiche, ecc.), presuppone non soltanto la valutazione di elementi tecnici, ma anche il libero apprezzamento da parte della pa di altre condizioni sotto gli aspetti concorrenti o alternativi dell'igiene, della sicurezza, dell'estetica, della funzionalita ecc. Trattasi, cioe, di un atto discrezionale (autorizzazione), che si sottrae al Sindacato del giudice ordinario. Pertanto, dalla sua emanazione, o dal suo rifiuto non sorge per il privato, in via immediata e diretta, una pretesa alla declaratoria della illegittimita e al risarcimento dei danni, azionabile contro la pubblica amministrazione davanti al giudice ordinario. Neppure, dopo l'annullamento giurisdizionale del rifiuto, si ricostituisce oppure si configura una posizione di diritto soggettivo perfetto, che renda proponibile l'Azione di risarcimento di danni. (V. N. 413-68, massima n. 331415 n.796-67, massima n. 326876 n.899 -66, massima n. 321791 n. 789-65).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)