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Sez. 3, Sentenza n. 1306 del 10/06/1967 (Rv. 327854 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (PA) - DANNO SOFFERTO DA DIPENDENTE DELLO STATO A CAUSA DELLE SUE FUNZIONI - DISCIPLINA DELL'INFORTUNIO IN ITINERE - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1967-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327854-01

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (PA) - DANNO SOFFERTO DA DIPENDENTE DELLO STATO A CAUSA DELLE SUE FUNZIONI - DISCIPLINA DELL'INFORTUNIO IN ITINERE - INAPPLICABILITA.*

La previsione del rischio in itinere e propria del sistema giuridico dell'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel quale il danno subito dal prestatore d'opera prescinde dalla colpa dell'imprenditore e trova nella tutela infortunistica, ispirata da motivi di solidarieta sociale, le ragioni della sua risarcibilita. Pertanto, questa particolare disciplina giuridica non puo essere invocata nei confronti della pubblica amministrazione per un rapporto d'impiego che non esige l'Obbligo dell'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, non essendo consentito, ai sensi dell'art. 14 delle Disposizioni sulla legge in generale, estendere l'applicabilita di una legge speciale oltre i casi e i tempi da essa contemplati.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)