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Sez. 3, Sentenza n. 350 del 19/01/1988 (Rv. 456915 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO "IN ITINERE" - NATURA GIURIDICA DEL RISCHIO RELATIVO - INCLUSIONE IMPLICITA DI DETTO RISCHIO NELLA GARANZIA ASSICURATIVA DI UN CONTRATTO PRIVATISTICO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456915-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO "IN ITINERE" - NATURA GIURIDICA DEL RISCHIO RELATIVO - INCLUSIONE IMPLICITA DI DETTO RISCHIO NELLA GARANZIA ASSICURATIVA DI UN CONTRATTO PRIVATISTICO - ESCLUSIONE.*

In tema di assicurazioni, la previsione del cosiddetto "rischio in itinere" - che normalmente si identifica con l'infortunio occorso al lavoratore mentre si reca al posto di lavoro o durante il viaggio di ritorno alla propria abitazione - è propria del sistema giuridico delle assicurazioni sociali contro gli infortuni sul lavoro, nel quale il danno subito dal prestatore d'opera prescinde dalla colpa dell'imprenditore e trova le ragioni della sua risarcibilità nella tutela infortunistica ispirata da motivi di solidarietà sociale, cosicché non può ritenersi implicitamente inclusa nella garanzia assicurativa di un contratto privatistico, che è governata dal principio dell'autonomia negoziale e non è ispirata alla tutela di esigenze di solidarietà sociale, ma al contemperamento degli opposti interessi dei contraenti. (V 6625/87, mass n 454855; (V 1306/67, mass n 327854).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)