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Sez. 2, Sentenza n. 27716 del 05/06/2003 Cc. (dep. 26/06/2003) Rv. 225857 - 01

NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI ABNORMI | Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-06-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225857-01

NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI ABNORMI

È affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo. (La Corte ha ritenuto abnorme il provvedimento di archiviazione adottato dal Gip non sulla base dell'infondatezza della notizia di reato, come richiesto dal pubblico ministero, ma sul presupposto dell'avvenuto incardinamento di altro procedimento che vede protagoniste le stesse parti, sia pure con ruoli processuali invertiti e dell'impossibilità di concepire l'esistenza di due processi in parallelo, utilizzando per siffatta decisione non le obiettive risultanze di causa ma personali conoscenze dei fatti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 411 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)