Sez. 6, Sentenza n. 10130 del 03/03/2011 Cc. (dep. 11/03/2011) Rv. 249234 - 01
IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI | Esclusione della natura ministeriale del reato - Potere di qualificazione dell'autorità giudiziaria - Verifica della propria competenza - Sussistenza - Eccezione di incompetenza funzionale dell'autorità giudiziaria - Ordinanza di rigetto - Abnormità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI
L'autorità giudiziaria che procede per un reato comune, avendone escluso la natura ministeriale previa verifica dei presupposti della propria competenza, non è tenuta ad informare della sua decisione la Camera di appartenenza dell'indagato, ricorrendo l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 8, comma quarto, L. cost. 16 gennaio 1989, n. 1, solo nell'ipotesi in cui il Collegio per i reati ministeriali sia stato investito della competenza a conoscere del reato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso l'abnormità dell'ordinanza di rigetto dell'eccezione di incompetenza funzionale dell'autorità giudiziaria procedente, osservando che il competente organo parlamentare, qualora si ritenga leso nelle sue prerogative, può comunque attivarsi autonomamente, richiedendo la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria per poi ricorrere, sussistendone i presupposti, allo strumento del conflitto di attribuzione).
Riferimenti normativi: Legge Cost. 16/01/1989 num. 1 art. 5, Legge Cost. 16/01/1989 num. 1 art. 7, Legge Cost. 16/01/1989 num. 1 art. 8 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 2, Costituzione art. 96, Legge 05/06/1989 num. 219 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)