diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 398 del 19/01/1987 (Rv. 450145 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - DEL SOCCOMBENTE NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO RAPPRESENTATA IN GIUDIZIO DA UN PROPRIO FUNZIONARIO - LIMITAZIONE ALLE SPESE VIVE - DIRITTI ED ONORARI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450145-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - DEL SOCCOMBENTE NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO RAPPRESENTATA IN GIUDIZIO DA UN PROPRIO FUNZIONARIO - LIMITAZIONE ALLE SPESE VIVE - DIRITTI ED ONORARI - ESCLUSIONE.*

Qualora l'amministrazione dello stato sia rappresentata in giudizio da un proprio funzionario (nella specie, in opposizione davanti al pretore avverso ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria), l'Obbligo del rimborso delle spese processuali a carico della controparte soccombente resta circoscritto alle spese vive, con esclusione di diritti ed onorari di difesa. (V 5679/78, mass n 395464).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)