Sez. 1, Sentenza n. 5679 del 01/12/1978 (Rv. 395464 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA PA - CAPACITA E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE - RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO - DELEGA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO AD UN FUNZIONARIO DELLA PA - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA A FAVORE DELLA PA VITTORIOSA - COMPETENZE DI PROCURATORE ED ONORARI DI AVVOCATO - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA.*
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA PA - CAPACITA E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE - RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO - DELEGA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO AD UN FUNZIONARIO DELLA PA - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA A FAVORE DELLA PA VITTORIOSA - COMPETENZE DI PROCURATORE ED ONORARI DI AVVOCATO - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA.*
Nell'ipotesi in cui l'amministrazione dello stato, in applicazione dell'art 3 del RD 30 ottobre 1933 n 1611, sia rappresentata in giudizio da un proprio funzionario, all'uopo delegato dall'Avvocatura erariale, spetta all'amministrazione vittoriosa, in relazione alle attivita processuali svolte nel giudizio, soltanto il rimborso delle spese vive, con esclusione, pertanto, delle competenze di procuratore e degli onorari di avvocato. (Conf 3644/77, mass n 387276).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)