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Sez. 3, Sentenza n. 3464 del 27/05/1980 (Rv. 407308 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - LIQUIDAZIONE DEL DANNO DA FATTO ILLECITO CON RIFERIMENTO AI VALORI MONETARI CORRENTI ALLA DATA DELLA SUA DECISIONE - RIVALUTAZIONE IN APPELLO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1980-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407308-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - LIQUIDAZIONE DEL DANNO DA FATTO ILLECITO CON RIFERIMENTO AI VALORI MONETARI CORRENTI ALLA DATA DELLA SUA DECISIONE - RIVALUTAZIONE IN APPELLO - LIMITI.*

Qualora il giudice di primo grado abbia liquidato il risarcimento del danno da fatto illecito con riferimento ai valori monetari correnti alla data della sua decisione, la rivalutazione monetaria accordata dal giudice di appello (nella specie, in Sede di rinvio), all'atto della liquidazione definitiva del danno, puo tener conto soltanto della perdita di valore prodottasi nel periodo compreso tra le date della decisione di primo e di secondo grado ed essere, inoltre, disposta unicamente in relazione alle somme non ancora versate dal debitore a tale ultima data.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)