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Sez. 3, Sentenza n. 33796 del 23/06/2005 Ud. (dep. 22/09/2005) Rv. 232481 - 01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA | Condono edilizio - Frazionamento dell'opera - Legittimità - Esclusione - Nozione di unità immobiliare.
Stato
decisa il 2005-06-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232481-01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA

Non è ammissibile il condono edilizio di una costruzione quando la richiesta di sanatoria sia presentata frazionando l'unità immobiliare in plurimi interventi edilizi, in quanto è illecito l'espediente di denunciare fittiziamente la realizzazione di plurime opere non collegate tra loro, quando invece le stesse risultano finalizzate alla realizzazione di un unico manufatto e sono a esso funzionali, sì da costituire una costruzione unica.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 lett. B CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)