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Sez. 3, Sentenza n. 20420 del 08/04/2015 Cc. (dep. 18/05/2015) Rv. 263639 - 01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA | Condono edilizio - Frazionamento dell'opera - Legittimità - Esclusione - Nozione di unità immobiliare - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-04-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263639-01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA

Non è ammissibile il condono edilizio di una costruzione quando la richiesta di sanatoria sia presentata frazionando l'unità immobiliare in plurimi interventi edilizi, in quanto è illecito l'espediente di denunciare fittiziamente la realizzazione di plurime opere non collegate tra loro, quando invece le stesse risultano finalizzate alla realizzazione di un unico manufatto e sono a esso funzionali, sì da costituire una costruzione unica. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto legittimo il provvedimento impugnato che aveva rigettato l'istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione in una fattispecie in cui era stata presentato permesso di costruire in sanatoria per un box auto di ampiezza addirittura superiore a quella relativa all'ampliamento di un immobile adiacente, ad uso dichiaratamente residenziale, che era stato oggetto di altro permesso in sanatoria).

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 1 lett. B CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 32 com. 25 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)