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Sez. 6, Sentenza n. 2265 del 28/01/1986 Ud. (dep. 20/03/1986) Rv. 172180 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - SUBORDINAZIONE ALLA ELIMINAZIONE DELLE CONSEGUENZE DEL REATO - NECESSITÀ DI COSTITUZIONE DELLA PARTE CIVILE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172180-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - SUBORDINAZIONE ALLA ELIMINAZIONE DELLE CONSEGUENZE DEL REATO - NECESSITÀ DI COSTITUZIONE DELLA PARTE CIVILE - ESCLUSIONE.*

La possibilità di subordinare la concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. all'eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose del reato, secondo specifiche modalità da indicare dal giudice nella sentenza, non è ancorata alla sussistenza di una Costituzione di parte civile nello specifico processo. (V mass n 147023).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)