Sez. 6, Sentenza n. 2265 del 28/01/1986 Ud. (dep. 20/03/1986) Rv. 172180 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - SUBORDINAZIONE ALLA ELIMINAZIONE DELLE CONSEGUENZE DEL REATO - NECESSITÀ DI COSTITUZIONE DELLA PARTE CIVILE - ESCLUSIONE.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - SUBORDINAZIONE ALLA ELIMINAZIONE DELLE CONSEGUENZE DEL REATO - NECESSITÀ DI COSTITUZIONE DELLA PARTE CIVILE - ESCLUSIONE.*
La possibilità di subordinare la concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. all'eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose del reato, secondo specifiche modalità da indicare dal giudice nella sentenza, non è ancorata alla sussistenza di una Costituzione di parte civile nello specifico processo. (V mass n 147023).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)