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Sez. 6, Sentenza n. 13052 del 23/04/1980 Ud. (dep. 10/12/1980) Rv. 147023 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - CONDIZIONATA ALL'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DELLA RESTITUZIONE E DEL RISARCIMENTO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-04-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147023-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - CONDIZIONATA ALL'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DELLA RESTITUZIONE E DEL RISARCIMENTO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*

Data l'inscindibilita della condanna alle restituzioni e al risarcimento dei danni dal presupposto dell'accertamento in Sede penale di un'obbligazione di interessi civili in favore della parte danneggiata, costituitesi parte civile, ne consegue che e illegittima l'eventuale pronuncia del giudice che sottoponga la concessione del beneficio della sospensione della pena alla condizione dell'adempimento del suddetto Obbligo civilistico, senza che tale richiesta provenga da una costituita parte civile.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)