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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 463 del 1992

Decisione
decisa il 1992-11-05, depositata il 1992-11-19
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:463
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 19089

  • Elezioni
  • Requisiti di eleggibilità
  • Principi costituzionali
  • Poteri del legislatore ordinario
  • Limiti.
Leggi la massima
L'art. 51 della Costituzione - che, nel fare specifica e circostanziata applicazione del principio di eguaglianza alla materia della eleggibilità, pone canoni direttamente disciplinanti la materia stessa - assicura a tutti i cittadini il libero accesso alle cariche elettive, rinviando alla legge la determinazione dei necessari requisiti. Tuttavia, secondo quanto più volte sottolineato dalla Corte, il sistema delle cause di ineleggibilità, come individuato dal legislatore, dovrà comunque rispondere a criteri di razionalità. - s. nn. 166/1972, 46/1969, 510/1989, 1020/1988, 43/1987, 172/1982, 129/1975, 58/1972.

Parametri

Massima n. 19090

  • Regione sicilia
  • Elezioni comunali
  • Cause di ineleggibilità
  • Dipendenti di unità sanitarie "pluricomunali" facenti parte o coordinatori dell'ufficio di direzione
  • Mancata previsione della ineleggibilità per i consigli dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria
  • Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai dipendenti di unità sanitarie "monocomunali" o "subcomunali", per i quali la stessa norma sancisce la ineleggibilità, nonché rispetto ai casi che ricadono sotto l'attuale normativa della legge statale, per la quale anche i dipendenti delle unità sanitarie "pluricomunali" sono ineleggibili
  • Illegittimità costituzionale.
Leggi la massima
Sotto il profilo della razionalità non si giustifica che nell'art. 9, n. 8, della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31, non sia prevista, per i dipendenti di unità sanitarie "pluricomunali" facenti parte dell'ufficio di direzione e per i coordinatori dell'ufficio stesso, la ineleggibilità per i consigli dei comuni che concorrono a formarle. Anche in tale ipotesi, infatti, deve valere la salvaguardia della libera espressione del voto su cui si basa la ineleggibilità che la stessa disposizione sancisce per i dipendenti delle unità sanitarie "monocomunali" e "subcomunali". Né, d'altra parte, sussistono quelle situazioni peculiari che, secondo un principio più volte enunciato dalla Corte, sole potrebbero giustificare, per la Regione siciliana, una disciplina differenziata rispetto a quella che al riguardo ormai vale nell'ordinamento generale dello Stato a seguito della sentenza n. 43 del 1987. Pertanto l'art. 9, n. 8, della legge della Regione Sicilia 24 giugno 1986, n. 31, va dichiarato illegittimo, in parte 'qua', per violazione degli artt. 3 e 51 Cost.. - v. oltre alla sent. n. 43 del 1987, citata nel testo, le sentt. nn. 571/1989, 235/1988, 432/1987, 130/1987, 45/1977 e 108/1969.

Norme impugnate

  • art. 9, n. 8) legge regionale Sicilia 24 giugno 1986, n. 31

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, n. 8, della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 ("Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere"), promosso con ordinanza emessa il 14 gennaio 1992 dal Tribunale di Termini Imerese nel procedimento civile vertente tra Esperabé Nicole ed Imbraguglio Nicolò, ed altri, iscritta al n. 226 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di costituzione di Esparabé Nicole; Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto in fatto

punto 1
La signora Nicole Esperabé, iscritta nelle liste elettorali del comune di Cefalù, ha presentato ricorso innanzi al Tribunale di Termini Imerese, ex art. 9- bis del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dall'art. 5 della l. 23 dicembre 1966, n. 1147, per la dichiarazione di decadenza del signor Nicola Imbraguglio dalla carica di consigliere comunale di Cefalù. Afferma la ricorrente che l'Imbraguglio, dipendente della unità sanitaria locale n. 49, è divenuto, successivamente all'elezione a consigliere comunale di Cefalù, membro dell'ufficio di direzione della stessa unità sanitaria locale. Tale circostanza - che se verificatasi prima dell'elezione avrebbe costituito causa di ineleggibilità - porta comunque alla decadenza dell'eletto, dal momento che questi non ha optato nei termini di legge fra le due cariche incompatibili. Nel ricorso, si prospetta un'interpretazione dell'art. 9, n. 8, della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (che determina le cause di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale e provinciale) tale da ricomprendere anche l'ipotesi della "unità sanitaria locale pluricomunale", conformemente al dettato della sentenza n. 43 del 1987 di questa Corte; dovendosi altrimenti sollevare questione di legittimità in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione.
punto 2
Il Tribunale di Termini Imerese ha ritenuto di non seguire l'interpretazione adeguatrice suggerita dalla ricorrente: l'art. 9, n. 8, della legge regionale non ricomprende l'ipotesi della "unità sanitaria locale pluricomunale". Tale interpretazione conduce tuttavia al sospetto di incostituzionalità di detta norma, nella parte in cui non prevede l'ineleggibilità dei dipendenti delle unità sanitarie locali facenti parte dell'ufficio di direzione e dei coordinatori dello stesso, per i consigli dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria da cui dipendono. La disposizione impugnata sarebbe lesiva degli artt. 3 e 51 della Costituzione, in quanto nega l'eleggibilità ai dipendenti delle unità sanitarie "monocomunali" e "subcomunali", mentre la riconosce ai dipendenti delle unità sanitarie pluricomunali. La sent. n. 43 del 1987 ha, d'altronde, dichiarato illegittima analoga disposizione, introdotta dall'art. 2, n. 8, della legge n. 154 del 1981. In punto di rilevanza, osserva il remittente che la decisione della controversia dipende in modo esclusivo dall'applicazione della disposizione denunciata.
punto 3
Ha presentato tardivamente deduzioni (il 30 maggio 1992) la signora Esperabé.

Considerato in diritto

punto 1
Dubita il Tribunale di Termini Imerese della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dell'art. 9, n. 8, della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31, nella parte in cui non prevede l'ineleggibilità dei dipendenti delle unità sanitarie locali facenti parte dell'ufficio di direzione e dei coordinatori dell'ufficio stesso, per i consigli dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale.
punto 2
La questione è fondata. L'art. 51 della Costituzione - che, nel fare specifica e circostanziata applicazione del principio di eguaglianza alla materia della eleggibilità, pone canoni direttamente disciplinanti la materia stessa (sentt. nn. 166 del 1972 e 46 del 1969) - assicura a tutti i cittadini il libero accesso alle cariche elettive, rinviando alla legge la determinazione dei necessari requisiti. Il sistema delle cause di ineleggibilità, come individuato dal legislatore, dovrà comunque rispondere a criteri di razionalità, secondo quanto sottolineato più volte da questa Corte (sentt. nn. 510 del 1989, 1020 del 1988, 43 del 1987, 172 del 1982, 129 del 1975, 58 del 1972, 46 del 1969). E certamente non si giustifica sotto il profilo della razionalità il regime privilegiato fin qui concesso ai dipendenti, sopra menzionati, delle unità sanitarie locali "pluricomunali" della Regione siciliana: anche in tale ipotesi deve valere la salvaguardia della libera espressione del voto, che è alla base della ineleggibilità dei dipendenti delle unità sanitarie "monocomunali" e "subcomunali". D'altra parte, in base al principio più volte enunciato dalla Corte (v. le sentt. nn. 571 del 1989, 235 del 1988, 432 e 130 del 1987, 45 del 1977 e 108 del 1969), non sussistono quelle situazioni peculiari che sole potrebbero giustificare, per la Regione siciliana, una disciplina differenziata rispetto a quella che ormai vale nell'ordinamento generale dello Stato, a seguito della sentenza n. 43 del 1987 di questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dell'art. 9, n. 8, della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 ("Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere"), nella parte in cui non dispone l'ineleggibilità dei dipendenti dell'unità sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione e dei coordinatori dell'ufficio stesso, per i consigli dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: GUIZZI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 19 novembre 1992. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

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