Sez. 1, Sentenza n. 226 del 16/01/1986 (Rv. 443866 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - SUOLI CON DESTINAZIONE AGRICOLA - CRITERI PREVISTI DALLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971 N. 865, MODIFICATA DALLA LEGGE 28 GENNAIO 1977 N. 10 - APPLICABILITÀ.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - SUOLI CON DESTINAZIONE AGRICOLA - CRITERI PREVISTI DALLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971 N. 865, MODIFICATA DALLA LEGGE 28 GENNAIO 1977 N. 10 - APPLICABILITÀ.*
Con riguardo all'espropriazione di suoli con destinazione agricola, i criteri di Determinazione dell'indennità fissati dalla legge 22 ottobre 1971 n. 865, come modificata dalla legge 28 gennaio 1977 n. 10, restano operanti anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 1980, dichiarativa dell'illegittimità dei commi quinto, sesto e settimo dell'art. 16 della citata legge del 1971, e dopo le successive leggi emanate, a partire dalla legge 29 luglio 1980 n. 385, per reintrodurre in via provvisoria e salvo conguaglio le norme dichiarate illegittime (leggi peraltro dichiarate anch'esse incostituzionali con la sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 1983), atteso che quella pronuncia di illegittimità e quelle successive norme provvisorie si riferiscono soltanto al diverso caso dell'espropriazione di aree con destinazione edilizia. (V 5401/84, mass n 437104).*
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)