Sez. 1, Sentenza n. 4699 del 27/05/1997 (Rv. 504724 - 01)
CALAMITÀ PUBBLICHE - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI COLLEGATI ALLE CALAMITÀ | Terremoto del novembre 1980 - Indennità per occupazioni di urgenza - Liquidazione - Criteri ex art. 3, quinto comma, D.L. n. 776 del 1980 - Dichiarazione di illegittimità costituzionale ex Corte Cost. n. 62 del 1991 - Portata - Limiti - Aree edificatorie - Applicabilità - Suoli agricoli - Inapplicabilità - Fattispecie.
CALAMITÀ PUBBLICHE - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI COLLEGATI ALLE CALAMITÀ
La dichiarazione di illegittimità costituzionale, di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 62 del 1991, dell'art. 3, quinto comma, del D.L. 26 novembre 1980 n. 776 (quale risultante dalla legge di conversione 22 dicembre 1980 n. 874), che ha disciplinato la liquidazione delle indennità dovute per le occupazioni d'urgenza attuate a seguito del terremoto del novembre 1980, commisurando le stesse, per ciascun anno, ad un quarto dell'indennità di esproprio determinata a norma della legge n. 385 del 1980, va interpretata in coerenza con i precedenti a cui si riallaccia e, in particolare in armonia con la portata della sentenza della medesima Corte n. 5 del 1980. Tale dichiarazione di illegittimità costituzionale deve quindi intendersi operante solo in riferimento alle aree edificatorie, mentre per quanto riguarda i suoli agricoli non è intaccato il criterio dei valori tabellari, con applicazione dell'aumento previsto per i fondi a destinazione non edificatoria, e va in particolare esclusa la possibilità di fare riferimento alla diversa regola dettata dall'art. 20, terzo comma, della legge n. 865 del 1971. (Nella specie la S.C. ha rigettato un motivo di ricorso proposto dal Ministero della Protezione civile).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 26/11/1980 num. 776 art. 3 CORTE COST., Legge 22/12/1980 num. 874, Legge 29/07/1980 num. 385 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)