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Sez. L - , Ordinanza n. 3666 del 12/02/2021 (Rv. 660531 - 01)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - GIUDICATO AMMINISTRATIVO (COSA GIUDICATA AMMINISTRATIVA) - IN GENERE | Sentenza passata in giudicato che accerta l'illegittimità di un atto della P.A. - Estensione del giudicato anche ai vizi deducibili ma non dedotti - Limiti - Deduzione davanti al giudice ordinario ai fini della ricostruzione di carriera di un pubblico dipendente - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2021-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660531-01

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - GIUDICATO AMMINISTRATIVO (COSA GIUDICATA AMMINISTRATIVA) - IN GENERE

Nell'ambito della giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, il giudicato non si estende – diversamente dal processo civile – anche ai vizi deducibili, ma solo a quelli dedotti, in relazione ai quali sia stata accertata la legittimità (o illegittimità) dell'atto amministrativo impugnato; conseguentemente, la sentenza del giudice amministrativo di annullamento di un provvedimento che abbia modificato le mansioni di un dipendente pubblico, a causa di un vizio procedimentale (nella specie, la violazione dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento, di cui all'art. 7 l. n. 241 del 1990), non può essere utilmente dedotta dinanzi al giudice ordinario ai fini della reintegrazione nel precedente profilo professionale e della ricostruzione della carriera.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)