Sez. 1, Sentenza n. 15721 del 27/07/2005 (Rv. 583076 - 01)
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - GIUDICATO AMMINISTRATIVO (COSA GIUDICATA AMMINISTRATIVA) - IN GENERE | Sentenza passata in giudicato sulla legittimità di un atto della p.a. - Estensione del giudicato anche ai vizi deducibili ma non dedotti - Limiti - Deduzione davanti al giudice ordinario della radicale inesistenza del potere della p.a. - Ammissibilità.
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - GIUDICATO AMMINISTRATIVO (COSA GIUDICATA AMMINISTRATIVA) - IN GENERE
La sentenza, passata in giudicato, con cui il giudice amministrativo rigetti la richiesta di annullamento di un atto amministrativo (nella specie, il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di revoca delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciate ad una società per azioni e di messa in liquidazione coatta amministrativa della stessa), non preclude la prospettazione, davanti al giudice ordinario, della questione dell'inesistenza in radice del relativo potere in capo alla P.A., trattandosi di questione non proponibile davanti al giudice amministrativo, in quanto eccedente la sua giurisdizione generale di legittimità, con conseguente inapplicabilità, rispetto ad essa, del principio per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile. Ben può, pertanto, il giudice ordinario - fuori dell'ipotesi, da ritenere patologica, in cui il motivo di invalidità del provvedimento fatto valere davanti al giudice amministrativo consista nella carenza di potere dell'autorità che lo ha emanato, e tale giudice lo abbia erroneamente esaminato nel merito e respinto - accertare "incidenter tantum", sulla base dell'anzidetta prospettazione, l'inefficacia del provvedimento stesso ai fini della decisione sulla controversia sottoposta al suo esame, pur se tra le medesime parti, ma avente necessariamente diverso "petitum" e diversa "causa petendi".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)