Sez. L, Sentenza n. 5096 del 23/11/1977 (Rv. 388704 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - PEREQUAZIONE E ECCESSIVA ONEROSITA - EQUO CANONE - DETERMINAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO ALLE TABELLE DELIBERATE DALLA COMMISSIONE TECNICO PROVINCIALE - NECESSITA.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - PEREQUAZIONE E ECCESSIVA ONEROSITA - EQUO CANONE - DETERMINAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO ALLE TABELLE DELIBERATE DALLA COMMISSIONE TECNICO PROVINCIALE - NECESSITA.*
Perche sia congrua e sufficiente la motivazione della sentenza, nella Determinazione dell'equo canone di affitto di un fondo rustico il giudice del merito deve riferirsi alle tabelle, deliberate dalla commissione tecnico provinciale a norma della legge 12 giugno 1962 n 567 e per lui vincolanti, e richiamarle al fine di dar certezza della sua decisione. Inoltre, poiche l'art 7 della citata legge n 567 del 1962 prevedeva la deliberazione delle tabelle da parte delle suddette commissioni per un periodo biennale, limitando al biennio la possibilita di Determinazione giudiziale dell'equo canone, mentre l'art 8 della legge 11 febbraio 1971 n 11 ha ampliato il periodo stesso ad un quadriennio, il giudice del merito non puo genericamente stabilire un canone unificato per tre annate agrarie, ma deve riferirsi alle predette Disposizioni di legge ed indicarle espressamente, onde risultino espliciti i criteri applicati. (V 2077/76, mass n 380898; (V 1849/76, mass n 380640).*
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1962 num. 567 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1962 num. 567 art. 3 CORTE COST., Legge 12/06/1962 num. 567 art. 7 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)