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Sez. 3, Sentenza n. 1849 del 22/05/1976 (Rv. 380640 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - PEREQUAZIONE E ECCESSIVA ONEROSITA - AZIONE DI PEREQUAZIONE - TERMINE BIENNALE - CARATTERE PERENTORIO - INOSSERVANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO.*
Stato
decisa il 1976-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380640-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - PEREQUAZIONE E ECCESSIVA ONEROSITA - AZIONE DI PEREQUAZIONE - TERMINE BIENNALE - CARATTERE PERENTORIO - INOSSERVANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO.*

L'Azione di perequazione del canone di affitto di fondi rustici, che ecceda i limiti fissati dalle tabelle approvate dalla commissione tecnica provinciale, va esercitata entro il biennio di applicazione delle tabelle medesime, ai sensi dell'art 7 della legge 12 giugno 1962 n 567. Tale termine, rivolto ad assicurare la certezza dei rapporti giuridici ed agevolare un sollecito svolgimento del giudizio, con riguardo alle condizioni culturali del fondo per ciascuna annata agraria, e perentorio, e la sua inosservanza e rilevabile d'ufficio dal giudice. (Conf 160/69, mass n 338078).*

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1962 num. 567 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)