Sez. L, Sentenza n. 9950 del 12/05/2005 (Rv. 581608 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Attività di vigilanza privata - Esercizio - Autorizzazione - Trasferimento dell'attività a terzi - Disciplina del trasferimento d'azienda - Applicabilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
L'esercizio dell'attività imprenditoriale di vigilanza privata è subordinato al rilascio non di una concessione amministrativa, ma di un semplice provvedimento di autorizzazione, e di conseguenza, in caso di trasferimento a terzi della predetta attività (anche a mezzo della trasformazione di una ditta individuale in società) , si applica la disciplina del trasferimento di azienda dettata dall'art. 2112 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 06/05/1940 num. 635 art. 257
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)