Sez. 1, Sentenza n. 10863 del 17/12/1994 (Rv. 489281 - 01)
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CORRETTEZZA PROFESSIONALE (USO DI MEZZI NON CONFORMI ALLA) | Attività di vigilanza privata - Esercizio - Autorizzazione - Provvedimento prefettizio - Violazione nella parte relativa alla tariffa - Atto di concorrenza sleale - Configurabilità - Esclusione.
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CORRETTEZZA PROFESSIONALE (USO DI MEZZI NON CONFORMI ALLA)
Il provvedimento prefettizio di autorizzazione all'esercizio dell'attività di vigilanza privata (art. 257, comma 4, del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con r.d. 6 maggio 1940 n. 635) ha un contenuto necessitato (approvazione delle tariffe, dell'organico, delle mercedi, dell'orario e dei mezzi per provvedere ai soccorsi in caso di malattia), espressivo del controllo operato dall'autorità di pubblica sicurezza sull'efficienza e la correttezza gestionale della singola impresa, alla luce degli interessi pubblici connessi all'esercizio della predetta attività. La violazione del provvedimento di autorizzazione nella parte in cui approva la tariffa, ancorché penalmente o amministrativamente sanzionata (artt. 135, comma 5, 140, 221, comma 2, T.U.L.P.S. approvato con r.d. 18 giugno 1931 n. 773), non può costituire, di per sè, elemento sufficiente a qualificare la pratica di tariffe diverse da quelle approvate come atti di concorrenza sleale, in difetto degli altri elementi che caratterizzano la fattispecie di cui all'art. 2598 n. 3 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 com. 3, Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 257, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 135, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 221 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)